Il Tribunale di Milano scrive una nuova, fondamentale pagina sul dibattito del fine vita in Italia. La Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio a carico di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. La decisione, che accoglie la richiesta della Procura, riguarda l’aiuto fornito nel 2022 a due malati terminali, Elena e Romano, per raggiungere una clinica in Svizzera e accedere al suicidio assistito. Questo provvedimento non solo scagiona l’attivista, ma, basandosi sulle recenti sentenze della Corte Costituzionale, stabilisce un principio cruciale: il diritto a una “morte dignitosa” prevale sull’obbligo di sottoporsi a trattamenti considerati “accanimento terapeutico”.
Le storie di Elena e Romano: una scelta di dignità
Al centro della vicenda giudiziaria vi sono le storie di due persone che hanno compiuto una scelta consapevole di fronte a sofferenze insopportabili. Elena Altamira, una donna veneta di 69 anni, era affetta da un cancro ai polmoni in fase terminale. Romano, un ex giornalista e pubblicitario di 82 anni, conviveva con una forma grave e invalidante del morbo di Parkinson che lo aveva costretto a letto. Entrambi, pienamente capaci di intendere e di volere, avevano deciso di non proseguire un’esistenza segnata da un dolore fisico e psicologico che ritenevano intollerabile.
La loro situazione, tuttavia, non rientrava pienamente nei quattro criteri stabiliti dalla storica sentenza della Consulta del 2019 (caso “DJ Fabo”), che aveva depenalizzato l’aiuto al suicidio a patto che la persona fosse:
- Pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
- Affetta da una patologia irreversibile.
- Fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili.
- Tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Proprio quest’ultimo requisito mancava, in senso stretto, nei casi di Elena e Romano.
L’interpretazione estensiva del “sostegno vitale”
La vera svolta del provvedimento della GIP Cipolla risiede nell’interpretazione del concetto di “trattamento di sostegno vitale”. Basandosi su una recente sentenza della Corte Costituzionale del 2025 (la n. 66), la giudice ha stabilito che tale requisito non debba essere inteso in senso restrittivo, ovvero limitato alla dipendenza da macchinari come i respiratori meccanici. Al contrario, può includere anche trattamenti farmacologici o di supporto che, sebbene non ancora in atto, sono “medicalmente previsti e prospettati”.
Nel dettaglio, a Elena era stato proposto un nuovo ciclo di chemioterapia, mentre per Romano si prospettava il posizionamento di una PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) per l’alimentazione artificiale. Entrambi i pazienti avevano rifiutato queste opzioni, ritenendole un’espressione di “accanimento terapeutico”, trattamenti inutili e sproporzionati che non avrebbero migliorato la qualità della loro vita, ma solo prolungato la loro agonia. La GIP ha riconosciuto la legittimità di questo rifiuto, sancito dalla legge 219 del 2017 sul consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), che tutela il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente.
Citando il filosofo Seneca, “non vivere benum est sed vivere bene” (Non è bene il vivere, ma il vivere bene), la giudice ha sottolineato come il tema giuridicamente rilevante non sia il “diritto alla morte”, ma il diritto a una “morte dignitosa” quando la vita non è più “bene”.
Il vuoto legislativo e il ruolo della magistratura
La decisione del Tribunale di Milano si inserisce in un contesto di persistente inerzia da parte del Parlamento italiano, che non ha ancora legiferato in materia di fine vita nonostante i ripetuti solleciti della Corte Costituzionale. Questo vuoto normativo ha fatto sì che sia stata la magistratura, attraverso sentenze progressive, a delineare i confini della liceità dell’aiuto al suicidio, creando un quadro giuridico basato sull’interpretazione dei principi costituzionali.
Marco Cappato, che si era autodenunciato ai Carabinieri di Milano dopo aver accompagnato Elena e Romano in Svizzera, ha definito il provvedimento un “prezioso precedente”. “Quando il Parlamento continua a non intervenire,” ha dichiarato, “sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza”. L’archiviazione, infatti, evita un nuovo processo e certifica che le sentenze della Consulta, unite alla legge sul biotestamento, sono sufficienti a definire la non punibilità in questi casi.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui lo Stato non può costringere una persona a subire trattamenti che rifiuta solo per poter poi vedere riconosciuto un proprio diritto, ponendo fine a quella che l’Associazione Coscioni ha definito una “condizione di tortura” per i malati.
