Il panorama politico e giuridico italiano è al centro di un intenso dibattito a seguito della proposta del Governo di introdurre una nuova norma, contenuta nel più ampio pacchetto sicurezza, che mira a modificare le modalità di iscrizione nel registro degli indagati. La misura, già ribattezzata da media e opposizioni come “scudo penale” per le forze dell’ordine, prevede che chi agisce nell’adempimento di un dovere o nell’uso legittimo delle armi non venga più iscritto in modo automatico e immediato come indagato.
L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo, e in particolare dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è quello di superare l’attuale meccanismo dell'”atto dovuto”, che impone al pubblico ministero l’iscrizione non appena emerga una notizia di reato, anche quando le circostanze suggeriscano la presenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa. Sebbene la norma sia presentata con una portata generale, applicabile a tutti i cittadini, è evidente che i suoi effetti più significativi ricadrebbero sul personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco.
Cosa prevede la bozza del Disegno di Legge
Secondo le bozze circolate, il cuore della riforma risiede nell’articolo 11 del disegno di legge. Questo articolo stabilisce che il pubblico ministero non provveda all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato (il cosiddetto registro degli indagati) quando appaia evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Le “scriminanti” citate includono:
- Legittima difesa (art. 52 c.p.)
- Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
- Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
- Stato di necessità (art. 54 c.p.)
La bozza assicura che, nonostante la mancata iscrizione, “sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro”. Questo punto, tuttavia, ha sollevato perplessità su come un soggetto, non essendo formalmente indagato, possa esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, ad esempio nominando un legale di fiducia. Oltre a ciò, l’articolo 12 del provvedimento introduce un’estensione della tutela legale per il personale in divisa, a carico dell’Amministrazione di appartenenza, coprendo le spese legali e di consulenza tecnica per fatti connessi al servizio.
Le ragioni del Governo e le critiche delle opposizioni
Il Governo sostiene che la misura sia necessaria per garantire maggiore serenità a chi opera per la sicurezza pubblica, spesso in contesti ad alto rischio e sotto forte pressione decisionale. L’intento, come spiegato dal Ministro Nordio, non è creare un’immunità o un salvacondotto, ma evitare che un servitore dello Stato, per il solo fatto di aver compiuto il proprio dovere, si trovi immediatamente esposto a un “calvario” giudiziario e mediatico. L’iscrizione automatica, concepita come una garanzia per l’indagato, si è trasformata, secondo il Guardasigilli, in una “garanzia di informazione” per la stampa, con conseguente condanna mediatica anticipata.
Di contro, le opposizioni e diverse associazioni esprimono forti preoccupazioni. Il timore principale è che una tale norma possa essere interpretata come una “licenza di uccidere” o una forma di impunità, rischiando di generare un’escalation nell’uso della forza. Si sottolinea che l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto fondamentale per avviare le indagini e permettere al magistrato di compiere tutti gli accertamenti necessari, anche quelli irripetibili, garantendo la piena partecipazione della persona coinvolta e della persona offesa. Ritardare o impedire questa fase potrebbe compromettere la ricerca della verità. Inoltre, si solleva il dubbio sulla costituzionalità di una legge che potrebbe creare una disparità di trattamento e limitare il controllo giurisdizionale sull’operato delle forze dell’ordine.
Un quadro più ampio: il Pacchetto Sicurezza
È importante contestualizzare questa proposta all’interno del più ampio “pacchetto sicurezza” voluto dal governo Meloni. Questo insieme di norme, che dovrebbe essere approvato in Consiglio dei Ministri a inizio febbraio, contiene misure eterogenee che vanno dall’inasprimento delle pene per alcuni reati come il furto in abitazione, a nuove disposizioni sulla violenza giovanile (sulla scia del “decreto Caivano”), fino a restrizioni sul diritto di manifestazione. Tra queste, spiccano sanzioni amministrative fino a 20.000 euro per manifestazioni non autorizzate e la possibilità per le forze dell’ordine di effettuare fermi preventivi di 12 ore per persone ritenute “pericolose”. Questo approccio, focalizzato sulla repressione e sull’ampliamento dei poteri di polizia, viene visto da alcuni osservatori come una risposta securitaria a fenomeni complessi, che rischia di comprimere le libertà individuali.
Le implicazioni pratiche e i dubbi interpretativi
Al di là dello scontro politico, la norma solleva questioni tecniche non indifferenti. Come potrà il pubblico ministero valutare ex ante, senza aver svolto indagini approfondite, la sussistenza di una causa di giustificazione? La linea di confine tra un uso legittimo delle armi e un eccesso colposo è spesso sottile e richiede accertamenti balistici, testimoniali e medico-legali che sono possibili solo all’interno di un procedimento penale. La mancata iscrizione potrebbe creare un paradosso: l’agente coinvolto, non essendo indagato, non avrebbe accesso a tutte le garanzie difensive, come la partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili, trovandosi in un limbo giuridico. Il rischio, secondo alcuni giuristi, è che la norma si riveli o incostituzionale o inapplicabile, trasformandosi in una mera pressione politica sugli inquirenti.
