Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha segnato un punto di svolta nella regolamentazione dell’accesso dei cani ai parchi pubblici, in particolare nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per il fitness. Con una decisione che potrebbe costituire un importante precedente per molti comuni italiani, i giudici amministrativi hanno annullato in parte l’ordinanza del Sindaco di Grottaferrata che imponeva un divieto generalizzato di accesso per gli animali d’affezione in tali zone.
La vicenda ha avuto origine dal ricorso presentato dall’associazione per la protezione ambientale e animale Earth Odv, che contestava la legittimità e la proporzionalità dell’ordinanza sindacale n. 21 del 29 ottobre 2025. Secondo l’associazione, le finalità di tutela della salute, dell’igiene pubblica e della sicurezza, addotte dal Comune per giustificare il divieto, potevano essere perseguite efficacemente attraverso l’applicazione delle normative già esistenti, che obbligano i proprietari alla raccolta delle deiezioni e a un’adeguata custodia degli animali.
Il Principio di Proporzionalità al Centro della Decisione
Il TAR del Lazio, nella sua valutazione, ha posto l’accento sul principio di proporzionalità, un cardine del diritto amministrativo che impone alla pubblica amministrazione di adottare provvedimenti che siano non solo idonei a raggiungere lo scopo prefissato, ma anche necessari e calibrati in modo da imporre il minor sacrificio possibile agli interessi dei privati.
I giudici hanno fatto riferimento a tre criteri fondamentali, già chiariti dal Consiglio di Stato nel 2017:
- Idoneità e adeguatezza: la misura deve essere appropriata per conseguire l’obiettivo.
- Necessarietà: non devono esistere altre misure meno restrittive ma ugualmente efficaci.
- Proporzionalità in senso stretto: il sacrificio imposto ai cittadini non deve essere eccessivo rispetto al beneficio pubblico ottenuto.
Applicando questi principi al caso di Grottaferrata, il TAR ha concluso che l’ordinanza fosse carente soprattutto sotto il profilo della “necessarietà”. In altre parole, un divieto assoluto e generalizzato è stato ritenuto una misura eccessiva, un “colpo di scure” piuttosto che un intervento ponderato.
La Motivazione del TAR: Vigilanza e Responsabilità anziché Divieti
Nella sentenza, pubblicata il 25 febbraio 2026, si legge che le legittime preoccupazioni del Comune riguardo al decoro, all’igiene e alla sicurezza dei cittadini “ben possono essere tutelate dal Comune mediante lo svolgimento di attività di vigilanza circa il rispetto dei doveri comportamentali che la normativa […] impone ai custodi di cani”. Tra questi doveri rientrano l’obbligo di rimuovere le deiezioni e di condurre gli animali con le idonee modalità di custodia, come l’uso del guinzaglio.
Il Tribunale non ha sminuito le ragioni del Comune, definendole “meritevoli di attenzione”, ma ha contestato lo strumento scelto per affrontarle. Il problema, sollevato anche dall’associazione ricorrente, non è la tutela in sé, ma la scelta di una misura “assoluta” che finisce per penalizzare indiscriminatamente tutti i proprietari di cani, compresi quelli rispettosi delle regole. La sentenza, dunque, non entra nel merito di come debbano essere gestite le regole di convivenza, ma censura la rigidità del divieto imposto.
Un Contesto Normativo in Evoluzione
La decisione del TAR si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione normativa e di crescente sensibilità sociale verso il benessere animale. La stessa ordinanza di Grottaferrata, infatti, aveva revocato un precedente provvedimento del 2000, molto più restrittivo, alla luce di una “aumentata consapevolezza collettiva in materia di benessere animale e corretta gestione degli animali da affezione negli spazi pubblici”. Il comune aveva già adottato un nuovo “Regolamento del verde comunale” nel maggio 2024 per disciplinare in modo più specifico la materia.
A livello nazionale, il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320/54) ammette l’accesso dei cani nei luoghi pubblici purché tenuti al guinzaglio o con museruola. Anche se i singoli comuni e i gestori di esercizi privati possono porre delle limitazioni, un divieto assoluto e non motivato da specifiche e comprovate esigenze igienico-sanitarie rischia di essere considerato illegittimo, come dimostra questa sentenza e altri precedenti giurisprudenziali.
Le Implicazioni Future della Sentenza
L’annullamento parziale dell’ordinanza di Grottaferrata ha un valore che va oltre il singolo caso. Questa decisione rischia di costituire un precedente significativo per tutti i comuni, specialmente nell’area dei Castelli Romani, e potenzialmente in tutta Italia. Le amministrazioni comunali che intendono limitare l’accesso degli animali in aree pubbliche dovranno ora valutare con maggiore attenzione la proporzionalità delle loro misure, privilegiando soluzioni che bilancino la tutela della salute pubblica con la libertà dei cittadini e il benessere animale.
Invece di imporre divieti generalizzati, i comuni saranno spinti a potenziare le attività di controllo e sanzione nei confronti dei proprietari incivili, promuovendo al contempo una cultura della responsabilità e della convivenza. Il Comune di Grottaferrata ha comunque la facoltà di ricorrere in appello al Consiglio di Stato contro questa sentenza di primo grado.
