Una sentenza che potrebbe segnare un punto di svolta per il mondo del lavoro agile in Italia. Il Tribunale di Padova, con una decisione emessa l’8 maggio scorso ma resa nota solo recentemente, ha stabilito che un infortunio domestico occorso durante l’orario di smart working è da considerarsi a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro. La protagonista di questa vicenda, una dipendente sessantenne del dipartimento giuridico dell’Università di Padova, ha visto così riconosciuti i suoi diritti dopo un lungo percorso legale.
La dinamica dell’incidente e il lungo iter legale
I fatti risalgono all’8 aprile 2022, in un periodo in cui lo smart working era ancora una modalità di lavoro ampiamente diffusa a seguito della pandemia. La donna, durante una riunione in videoconferenza, si è alzata dalla sua postazione per raccogliere dei fogli che le erano caduti a terra. In questo frangente, è inciampata procurandosi una doppia frattura alla caviglia. L’incidente ha richiesto il ricovero in ospedale, un intervento chirurgico e ha comportato un periodo di inabilità al lavoro di 137 giorni.
Inizialmente, l’Inail aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile, ma poche settimane dopo ha ritrattato la sua posizione, riclassificando l’accaduto come un semplice “infortunio domestico” e negando di conseguenza ogni tipo di copertura. Questa decisione ha costretto la lavoratrice a sostenere personalmente tutte le spese mediche e a ricorrere alle tutele dell’Inps, senza la possibilità di vedersi risarcito il danno postumo.
Di fronte al diniego dell’Inail, anche a seguito di un ricorso interno, la dipendente, con il supporto del sindacato Fgu Gilda Unams, ha deciso di adire le vie legali, presentando ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale di Padova. Solo dopo l’avvio del procedimento giudiziario, l’Inail ha convocato la donna per una visita collegiale, ma senza ancora riconoscere il rimborso delle spese mediche e legali sostenute.
La decisione del Tribunale e le sue implicazioni
La sentenza del giudice Maurizio Pascali ha finalmente posto fine alla contesa. Il Tribunale ha dichiarato “cessata la materia del contendere in ordine alla natura di infortunio sul lavoro occorso e sulle entità postume”, accogliendo di fatto le richieste della lavoratrice. Alla donna è stato riconosciuto un rimborso di 1.300 euro per le spese sostenute e un’invalidità permanente del 9%, in accordo con l’Inail. Oltre a ciò, le è stato riconosciuto un indennizzo mensile per l’inagibilità causata dalla frattura.
Questa pronuncia assume un’importanza cruciale, poiché stabilisce un principio fondamentale: la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro si estende anche all’ambiente domestico, a patto che l’incidente sia avvenuto in un momento e in un luogo direttamente connessi con la prestazione lavorativa. Come sottolineato da Andrea Berto, segretario di FGU Gilda Unams all’Università di Padova, la sentenza rappresenta “un grande successo per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori”, colmando un vuoto normativo che spesso porta l’Inail a equiparare erroneamente l’infortunio in smart working a un comune incidente domestico.
Il quadro normativo dello smart working in Italia
Il lavoro agile in Italia è disciplinato dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017, che all’articolo 23 garantisce al lavoratore la “tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. La normativa, pur sintetica, estende quindi le tutele previste per i lavoratori in presenza anche a coloro che operano da remoto. La difficoltà, come questo caso dimostra, risiede spesso nel dimostrare il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
La sentenza di Padova non è un caso isolato, ma si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta gradualmente delineando i contorni della tutela per i lavoratori agili. Altri tribunali, come quello di Milano, si sono già pronunciati su casi di infortunio “in itinere” avvenuti durante lo smart working, riconoscendo il diritto all’indennizzo. Questi precedenti rafforzano l’idea che il luogo fisico della prestazione lavorativa non può essere un elemento discriminante per l’applicazione delle tutele di sicurezza.
La diffusione dello smart working, accelerata dalla pandemia, ha evidenziato la necessità di un adeguamento normativo che tenga conto delle nuove modalità di lavoro. Dati Istat del 2023 mostrano marcate differenze territoriali nell’adozione del lavoro agile, con una maggiore concentrazione nelle regioni del Centro-Nord e nelle grandi aree metropolitane come Milano, Roma e Torino, rispetto al Mezzogiorno. Questa evoluzione del mercato del lavoro rende sempre più urgente definire con chiarezza diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro per garantire a tutti una tutela equa ed efficace.
