BOLOGNA – Si è conclusa con il riconoscimento della protezione sussidiaria la complessa vicenda giudiziaria di un trentenne originario del Bangladesh, un caso che per oltre un anno ha rappresentato il fulcro di un’accesa disputa istituzionale tra il governo Meloni e la magistratura italiana. La sentenza del Tribunale di Bologna mette un punto fermo, almeno a livello processuale, su una questione che ha toccato i massimi livelli della giurisdizione europea e ha visto l’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) a difesa dell’autonomia dei giudici.
L’origine della controversia: il decreto “Paesi Sicuri”
Tutto ha avuto inizio nell’ottobre del 2024, quando il collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Marco Gattuso, si è trovato a decidere sul ricorso del cittadino bengalese. La sua richiesta di protezione era stata inizialmente respinta dalla commissione territoriale di Forlì-Cesena, in applicazione del cosiddetto decreto “Paesi Sicuri”, che inserisce il Bangladesh in una lista di nazioni considerate sufficientemente sicure da giustificare procedure di asilo accelerate e, in caso di diniego, un rapido rimpatrio. I giudici bolognesi, tuttavia, hanno sollevato dubbi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione Europea.
Il nocciolo della questione, secondo il tribunale, risiedeva nel principio stesso di “Paese sicuro”. Può uno Stato essere definito tale se, pur garantendo sicurezza alla maggioranza della popolazione, esistono al suo interno minoranze o categorie di persone esposte a persecuzioni, violenze o trattamenti inumani e degradanti? Per chiarire questo punto cruciale, il collegio ha deciso di sospendere il giudizio e di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in Lussemburgo. L’obiettivo era chiedere se la legislazione italiana dovesse cedere il passo alla normativa comunitaria, che pone l’accento sulla valutazione individuale di ogni singolo caso.
I giudici bolognesi hanno portato all’attenzione della Corte europea un paradosso storico per rafforzare la loro argomentazione: persino la Germania nazista poteva essere considerata un luogo sicuro per la maggior parte dei cittadini tedeschi, ma certamente non per ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom. Il rinvio faceva esplicito riferimento al Bangladesh, evidenziando come la necessità di protezione internazionale in quel paese sia spesso legata all’appartenenza alla comunità LGBTQI+, alla violenza di genere, a minoranze etniche e religiose o alle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Lo scontro istituzionale e la risposta della CGUE
La decisione del Tribunale di Bologna ha innescato una reazione durissima da parte di esponenti del governo e della maggioranza, che hanno accusato i magistrati di voler invadere la sfera politica. La polemica si è rapidamente intensificata, portando all’intervento del Csm, che ha approvato a larga maggioranza una risoluzione a tutela dei giudici bolognesi, stigmatizzando le “dure dichiarazioni da parte di titolari di alte cariche istituzionali” e difendendo l’imparzialità dell’organo giudicante. Si è trattato di un atto significativo, la prima pratica a tutela a sfociare in una risoluzione del plenum del Csm dopo quasi quindici anni.
La parola è quindi passata alla Corte di Giustizia europea, la cui pronuncia è arrivata il primo agosto 2025. I giudici del Lussemburgo hanno stabilito un principio fondamentale: uno Stato membro ha la facoltà di designare per legge i “Paesi sicuri”, ma questa designazione non può mai precludere il controllo giurisdizionale. In altre parole, spetta sempre a un giudice valutare, caso per caso, la situazione personale del richiedente asilo e la sicurezza effettiva nel suo paese d’origine.
La sentenza di Bologna: una storia di usura e minacce
Forte della pronuncia della CGUE, il Tribunale di Bologna ha ripreso in mano il caso del trentenne bengalese, residente a Ravenna e assistito dagli avvocati Vanessa Di Gregorio e Francesco Furnari. La sentenza finale ha riconosciuto la protezione sussidiaria, stabilendo che un suo ritorno in patria lo esporrebbe a un rischio “effettivo ed elevato” per la sua incolumità, con la possibilità di subire “violenze anche gravi” e trattamenti degradanti.
La motivazione della decisione si basa su una vicenda personale drammatica. L’uomo aveva contratto un debito di circa 10.000 euro con degli usurai in Bangladesh, un sistema di credito informale dove, secondo quanto riportato in sentenza, “gli usurai operano indisturbati dalle forze dell’ordine” con tassi di interesse che possono superare il 30%. Le conseguenze per chi non paga possono essere terribili, dalle aggressioni fisiche fino al suicidio. I giudici hanno ritenuto credibile il racconto del richiedente, secondo cui, circa dieci mesi prima, un gruppo di creditori si era presentato a casa dei suoi genitori, picchiando il padre e minacciando l’intera famiglia con coltelli, costringendola di fatto a fuggire dalla propria abitazione.
Le implicazioni della sentenza
La decisione del Tribunale di Bologna, sebbene riguardi un singolo caso, assume un’importanza che va ben oltre la vicenda personale del richiedente. Essa riafferma con forza il principio che le liste dei “Paesi d’origine sicuri”, pur essendo uno strumento previsto dalla legge, non possono trasformarsi in un meccanismo automatico di rigetto delle domande d’asilo. La sentenza sottolinea l’imprescindibilità di una valutazione individuale e approfondita da parte di un giudice terzo e imparziale, che deve poter verificare la situazione concreta del Paese e i rischi personali corsi dal singolo individuo. Questo pronunciamento chiude un capitolo di forte tensione istituzionale, ribadendo il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario nella gestione di un tema complesso e sensibile come quello del diritto d’asilo.
