Un acceso dibattito politico e sociale si è scatenato in seguito alla presentazione di un nuovo testo per il disegno di legge in materia di violenza sessuale da parte della senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. La proposta di riforma, che modifica l’articolo 609-bis del codice penale, sposta il fulcro della normativa dal concetto di “consenso libero e attuale” a quello di “volontà contraria”, suscitando reazioni contrastanti tra maggioranza e opposizione.
La Svolta dal “Consenso” al “Dissenso”
La principale e più discussa novità introdotta dall’emendamento Bongiorno consiste nell’abbandono del modello del consenso, precedentemente approvato alla Camera con un accordo bipartisan, in favore di un approccio basato sul dissenso. Secondo il nuovo testo, il reato di violenza sessuale si configura quando un atto sessuale viene compiuto “contro la volontà di una persona”. La senatrice Bongiorno ha sottolineato come questa formulazione metta “al centro la tutela della donna, sottolineando che ogni atto contro il consenso della vittima è violenza sessuale”.
Il testo specifica inoltre che “la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”. Un punto cruciale della proposta è l’inclusione esplicita di situazioni in cui la vittima non è in grado di esprimere verbalmente il proprio dissenso. La norma chiarisce infatti che l’atto sessuale è da considerarsi contrario alla volontà anche quando “è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”. Questa precisazione mira a coprire anche il cosiddetto fenomeno del “freezing”, ovvero la paralisi involontaria che può colpire una vittima di fronte a un’aggressione.
Le Ragioni della Riforma secondo la Maggioranza
Giulia Bongiorno ha difeso la sua proposta sostenendo che essa garantisce “il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato”. Secondo la senatrice, la nuova formulazione rappresenta un punto di equilibrio in grado di rafforzare la protezione delle vittime e al contempo assicurare la certezza del diritto. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare la volontà della donna, superando le presunte criticità e le vaghezze interpretative che, a detta di alcuni esponenti della maggioranza, il principio del “consenso libero e attuale” avrebbe potuto comportare.
Le Critiche delle Opposizioni e delle Associazioni
La riformulazione ha immediatamente sollevato un’ondata di critiche da parte dei partiti di opposizione, che hanno parlato di “atto gravissimo” e di rottura di un “patto politico” raggiunto in precedenza. I capigruppo di Pd, M5s, Iv, Avs e Azione hanno accusato la maggioranza di aver compiuto un “arretramento gravissimo” rispetto a un principio “semplice, chiaro, universale: solo sì è sì”. Il timore è che spostare l’onere sulla dimostrazione del dissenso possa indebolire la tutela delle donne, specialmente in quelle situazioni ambigue dove la vittima non ha manifestato un “no” esplicito.
Anche diverse associazioni femministe, come Differenza Donna, hanno espresso preoccupazione, evidenziando il rischio di una “vittimizzazione secondaria” in tribunale, dove chi denuncia potrebbe essere chiamata a dimostrare di aver detto espressamente di no. La critica fondamentale è che “volontà non è consenso” e che offuscare questa distinzione significhi minare la libertà e l’autodeterminazione delle donne.
Il Contesto Normativo e la Convenzione di Istanbul
La discussione su questa riforma si inserisce in un percorso legislativo più ampio volto a rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, in linea con le direttive internazionali, prima fra tutte la Convenzione di Istanbul. Quest’ultima, ratificata dall’Italia nel 2013, impegna i Paesi firmatari a perseguire penalmente gli atti sessuali non consensuali, definendo il consenso come una “libera manifestazione della volontà della persona”. La precedente versione del ddl, approvata alla Camera, era stata salutata come un passo importante per adeguare pienamente la normativa italiana a tali standard. La modifica attuale riapre il dibattito su quale sia la formulazione giuridica più efficace per tradurre questo principio in legge, senza creare squilibri probatori.
Le Pene Previste e le Prospettive Future
Il testo Bongiorno prevede anche una rimodulazione delle pene. La reclusione per il reato di violenza sessuale viene fissata da quattro a dieci anni. La pena sale da sei a dodici anni se il fatto è commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica. È prevista una diminuzione fino a due terzi per i casi di minore gravità. Il disegno di legge, dopo l’esame in commissione Giustizia, dovrà affrontare il voto del Senato e successivamente tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. L’esito del confronto parlamentare delle prossime settimane sarà decisivo per definire il futuro della normativa sulla violenza sessuale in Italia.
