ROMA – Con una sentenza destinata a segnare un punto di svolta nella gestione dei flussi turistici in Italia, la Corte Costituzionale ha respinto integralmente il ricorso presentato dal Governo, confermando la piena legittimità della legge regionale della Toscana sul turismo. La decisione, depositata oggi con la sentenza numero 186, dichiara infondate le questioni di legittimità sollevate a marzo scorso dall’esecutivo contro la legge regionale n. 61 del 2024, il nuovo Testo Unico del Turismo. Al centro del contendere, le norme volte a contrastare il fenomeno dell’overtourism, in particolare quelle che conferiscono ai Comuni strumenti specifici per regolamentare la proliferazione di affitti brevi, bed & breakfast e affittacamere.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE
Il Governo aveva impugnato la legge toscana lamentando la violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni regionali interferissero con la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Consulta, tuttavia, ha rigettato tutte le censure, riconoscendo che la disciplina toscana rientra a pieno titolo nelle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio.
Secondo i giudici costituzionali, l’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari, derivante dai limiti imposti, è “giustificata” dalla necessità di “perseguire una funzione sociale in modo proporzionato”. In particolare, la Corte ha validato le finalità della legge, volte a “limitare la proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere e gli effetti negativi dell’overtourism”. Un passaggio chiave della sentenza riguarda l’articolo 59, che consente ai Comuni ad alta densità turistica di definire, tramite regolamento, criteri e limiti per le locazioni brevi, fino a subordinarne l’esercizio al rilascio di un’autorizzazione quinquennale. La Corte ha escluso che ciò invada la materia dell'”ordinamento civile”, trattandosi di una disciplina amministrativa che incide primariamente sul “governo del territorio” e sul “turismo”.
Inoltre, è stata considerata legittima la norma che impone il cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva per chi gestisce strutture extra-alberghiere in forma imprenditoriale, con l’obbligo che scatterà dal 1° luglio 2026. Anche i limiti dimensionali per b&b e affittacamere sono stati ritenuti conformi alla Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale.
LA SODDISFAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha parlato di una “vittoria su tutta la linea”. “Sono estremamente contento perché questa decisione rivela la correttezza del nostro operato”, ha dichiarato Giani, sottolineando come la Consulta abbia riconosciuto la “legittimità giuridica” della legge. Il governatore ha evidenziato il ruolo di apripista della Toscana, affermando: “Molte altre Regioni aspettavano l’esito del giudizio della Corte Costituzionale. A questo punto diventiamo caposcuola rispetto a leggi sul turismo che riconoscono questa disciplina e questa possibilità di autodeterminazione delle Regioni”.
Anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha accolto con favore la sentenza, definendola “un punto fermo importante per continuare nel nostro lavoro per un turismo sostenibile”. Funaro ha auspicato che il modello toscano diventi un esempio a livello nazionale per tutelare l’identità delle città.
La decisione è stata salutata positivamente anche dalle organizzazioni sindacali come CGIL, Sunia e Federconsumatori, che l’hanno definita una “grande vittoria, frutto di mobilitazioni e contrattazione”, sottolineando come ora i Comuni abbiano gli strumenti per contrastare la rendita e l’emergenza abitativa aggravate dalla deregulation degli affitti brevi.
IL NUOVO TESTO UNICO DEL TURISMO: COSA PREVEDE
Il Testo Unico del Turismo (legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024) è una disciplina organica che aggiorna la normativa precedente del 2016. Composto da 149 articoli, introduce novità significative in diversi ambiti, con un focus su:
- Governance comunale: I Comuni, specialmente quelli a maggiore pressione turistica, possono introdurre regolamenti per limitare le locazioni brevi in determinate aree, stabilendo anche un numero massimo di giorni di attività o richiedendo un’autorizzazione specifica.
- Strutture extra-alberghiere: Viene introdotto l’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva per le strutture gestite in forma imprenditoriale, separando nettamente l’attività economica dall’uso residenziale.
- Sostenibilità e accessibilità: La legge promuove un turismo più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e del tessuto sociale, e incentiva l’accessibilità per i turisti con disabilità.
- Innovazione digitale: È prevista la creazione di un ecosistema digitale e di un Osservatorio Turistico Regionale per monitorare i flussi e migliorare l’offerta.
UN MODELLO PER L’ITALIA?
La sentenza della Corte Costituzionale non solo blinda l’impianto normativo della Toscana, ma apre scenari nuovi a livello nazionale. La decisione sancisce un principio fondamentale: Regioni e Comuni hanno la facoltà di legiferare per governare gli impatti del turismo di massa, bilanciando la libertà di impresa con la tutela del territorio e il diritto all’abitare. Questo pronunciamento potrebbe incoraggiare altre regioni e città italiane, che da tempo affrontano problemi simili legati all’overtourism, a seguire l’esempio toscano, dotandosi di strumenti normativi più incisivi per una gestione sostenibile e regolamentata del settore turistico.
