LECCO – Una svolta inaspettata nel procedimento giudiziario che vede protagonista Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan. Il Tribunale di Lecco ha deciso di sospendere il processo a suo carico per le accuse di stalking e diffamazione nei confronti dell’ex compagna, la cantante Angelica Schiatti. La giudice Martina Beggio ha accolto un’eccezione di legittimità costituzionale presentata dai legali dell’artista, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale. La questione, di cruciale importanza giuridica, potrebbe ridefinire i contorni della giustizia riparativa in Italia per il reato di atti persecutori.
La questione di legittimità costituzionale
Il cuore della vicenda risiede nell’articolo 162-ter del codice penale. Questa norma regola l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, ma esclude esplicitamente la sua applicazione al delitto di stalking (articolo 612-bis). La difesa di Morgan sostiene che tale esclusione violi i principi di uguaglianza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione. Secondo gli avvocati, si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, impedendo di estinguere il reato anche a fronte di un risarcimento congruo, possibilità invece prevista per altre fattispecie, come il revenge porn. La giudice ha ritenuto la questione “non manifestatamente infondata” e meritevole di un approfondimento da parte della Consulta, congelando di fatto il procedimento in attesa del verdetto.
La vicenda processuale e l’offerta di risarcimento
Il processo, originariamente avviato dalla procura di Monza e poi trasferito a Lecco per competenza territoriale, si trascina da anni. Le accuse a carico di Castoldi riguardano presunti comportamenti persecutori e diffamatori avvenuti tra il 2020 e il settembre 2021, dopo la fine della relazione sentimentale con Angelica Schiatti. Secondo l’accusa, l’artista avrebbe inviato messaggi e telefonate dal contenuto offensivo e minaccioso, oltre a pubblicare frasi volgari in una chat di gruppo.
Un elemento centrale del dibattimento è stata l’offerta di risarcimento avanzata da Morgan. Inizialmente fissata a 15mila euro, la cifra è stata poi elevata a 100mila euro, formalizzata con un assegno circolare presentato in udienza. Tale importo è stato ritenuto “congruo” dalla stessa giudice in una precedente ordinanza di settembre, che suggeriva un’offerta “non inferiore a 100mila euro” accompagnata dalla cancellazione dei contenuti social diffamatori. Nonostante la congruità dell’offerta, Angelica Schiatti, pur avendo incassato l’assegno, ha deciso di non ritirare la querela, come confermato in aula dalla sua legale. La cantante aveva richiesto un risarcimento di almeno 150mila euro. La decisione della Schiatti di non rimettere la querela ha reso impossibile l’applicazione di altre forme di estinzione del reato, portando la difesa di Morgan a insistere sulla questione di legittimità costituzionale come unica via per una potenziale chiusura anticipata del procedimento.
Le reazioni e le prospettive future
La sospensione del processo ha suscitato reazioni contrastanti. Angelica Schiatti, in una dichiarazione a Fanpage.it, ha espresso paura, definendo la giornata “una sconfitta per tutte le donne”. La sua percezione è quella di un allungamento dei tempi processuali che acuisce uno stato di incertezza e timore.
Ora, il destino del processo è nelle mani della Corte Costituzionale. I giudici della Consulta dovranno valutare se la preclusione prevista dall’articolo 162-ter per il reato di stalking sia compatibile con i principi fondamentali della nostra Carta. Una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma potrebbe avere un impatto significativo non solo su questo caso, ma su tutti i procedimenti per stalking non grave, aprendo alla possibilità di estinzione del reato tramite risarcimento anche senza la remissione della querela da parte della persona offesa. I tempi per una decisione, tuttavia, non si preannunciano brevi.
