La nota stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi affronterà un processo per i reati di diffamazione e minacce aggravate, ma non per stalking. Questa la decisione del Giudice per l’udienza preliminare (Gup) di Bologna, Andrea Romito, che ha prosciolto la stilista dall’accusa più grave con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il processo, che si aprirà il 26 novembre 2026, si concentrerà su una serie di comportamenti che Franchi avrebbe tenuto per screditare una sua ex consulente, con cui in passato aveva un rapporto di amicizia.

Le origini della controversia e le accuse

Al centro della vicenda giudiziaria vi è una serie di condotte che, secondo l’accusa sostenuta dal pm Luca Venturi, avrebbero leso la reputazione della persona offesa. I fatti contestati includono l’invio di messaggi WhatsApp dal contenuto denigratorio a diversi amici in comune e messaggi minatori diretti all’ex consulente. L’elemento che ha avuto maggiore risonanza mediatica è un post pubblicato su Instagram dalla stilista. Pur non menzionando esplicitamente il nome della donna, il post alludeva a un tradimento da parte di una “migliore amica”, scatenando quella che è stata definita una “shitstorm”: un’ondata di commenti diffamatori da parte dei follower, che avrebbero identificato la persona offesa.

Inizialmente, la Procura aveva contestato alla stilista solo il reato di stalking. Tuttavia, il 22 ottobre 2025, il Gup aveva invitato il pm a riformulare l’imputazione. A seguito di questa indicazione, il 7 novembre, l’accusa è stata modificata includendo la diffamazione aggravata. In questo contesto, è finito agli atti anche un altro episodio social: una “storia” su Instagram pubblicata da Franchi il 22 ottobre, in cui commentava gli sviluppi giudiziari con una foto di una bottiglia di champagne e un’altra in cui mostrava il dito medio, accompagnate da frasi come “il gesto parla da solo. Oggi ho vinto“. Secondo la Procura, questo post avrebbe rappresentato una reiterazione della condotta diffamatoria.

Il proscioglimento dall’accusa di stalking

La decisione del Gup Romito di prosciogliere Elisabetta Franchi dall’accusa di atti persecutori (stalking) è stata il punto focale dell’udienza preliminare. La formula “perché il fatto non sussiste” indica che, secondo il giudice, non sono stati ravvisati gli elementi costitutivi di tale grave reato, che implica una condotta persecutoria reiterata capace di generare un grave stato d’ansia o di paura nella vittima, o di costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.

Le reazioni delle parti

La difesa della stilista, rappresentata dagli avvocati Gianmaria Palminteri e Paolo Creta, ha espresso grande soddisfazione per il proscioglimento. “Finalmente è stato riconosciuto apertamente che Elisabetta Franchi non è una stalker. I suoi valori di donna e di imprenditrice sono completamente lontani da questo profilo che le si voleva attribuire“, ha dichiarato l’avvocato Palminteri. Pur dovendo affrontare il processo per diffamazione e minacce, la difesa ha sottolineato che Franchi “rivendica le proprie posizioni” e che per lei è fondamentale poter affermare di non essere una stalker.

Di tenore diverso il commento dei legali della parte civile, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Pur prendendo atto di una decisione “difforme rispetto alla ipotesi accusatoria sostenuta dal Pubblico ministero“, hanno sottolineato un punto cruciale: “Rimane fermo che, anche il giudice ha ritenuto come i fatti materiali attribuiti all’imputata Elisabetta Franchi siano tali da costituire reato. Di tali fatti l’imputata dovrà rispondere a giudizio“. Questa dichiarazione evidenzia come, sebbene l’accusa più grave sia caduta, il rinvio a giudizio per diffamazione e minacce confermi la rilevanza penale delle condotte contestate.

Il contesto e i prossimi passi

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio che vede spesso i social media come teatro di conflitti personali che possono sfociare in conseguenze legali. Il caso di Elisabetta Franchi solleva interrogativi importanti sulla responsabilità individuale nella comunicazione online e sulla sottile linea che separa la libera espressione dalla diffamazione. Il processo che si aprirà nel 2026 sarà chiamato a fare luce sulla natura e sulla gravità delle condotte attribuite alla stilista, definendo i contorni giuridici di una vicenda nata da un rapporto personale deteriorato e amplificata dalla risonanza del mondo digitale.

Di veritas

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