Il Consiglio di Stato riafferma l’illegittimità delle proroghe generalizzate
Il Consiglio di Stato, con tre sentenze depositate oggi, ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza sull’illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Le decisioni, relative a giudizi oggetto di precedenti decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia, si basano sulla violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti dalla Direttiva Bolkestein e dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Le proroghe generalizzate in contrasto con la Direttiva Bolkestein
La Direttiva Bolkestein, che regola l’accesso ai mercati dei servizi, prevede che le concessioni demaniali marittime siano soggette a procedure di gara aperte e trasparenti, garantendo così la libera concorrenza tra operatori. Le proroghe generalizzate, invece, favoriscono gli operatori già in possesso della concessione, limitando l’accesso al mercato a nuovi operatori e creando un ostacolo alla libera concorrenza.
L’impatto sulle attività turistiche e ricreative
La decisione del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni per il settore turistico-ricreativo italiano. La possibilità di proroghe generalizzate ha creato un sistema di privilegi per gli operatori già esistenti, ostacolando l’ingresso di nuovi operatori e limitando l’offerta di servizi turistici e ricreativi. La sentenza, dunque, apre la strada a un riassetto del settore, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e l’innovazione.
Considerazioni
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante passo avanti verso la piena attuazione della Direttiva Bolkestein in Italia. La decisione conferma l’impegno del Consiglio di Stato nel garantire la libera concorrenza e la tutela dei principi comunitari. La sentenza, inoltre, potrebbe avere un impatto significativo sul settore turistico-ricreativo italiano, aprendo la strada a un riassetto del settore e a un’offerta di servizi più ampia e competitiva.