I requisiti per l’attivazione del referendum
Il referendum abrogativo, uno strumento previsto dalla Costituzione italiana per abrogare leggi ordinarie, necessita di una serie di requisiti per essere convocato. Oltre alla raccolta di 500.000 firme di cittadini, è necessario raggiungere un quorum di almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto. La legge attuativa del 1975 ha definito la procedura dettagliata per l’attivazione di questo strumento di democrazia diretta.
Le fasi del procedimento referendario
Il primo passo prevede il deposito in Corte di Cassazione, tra l’1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno, del quesito preciso su cui i promotori del referendum intendono raccogliere le firme. La Costituzione prevede la possibilità di richiesta di referendum anche da parte di cinque Consigli regionali, come nel caso dell’autonomia differenziata, dove potrebbero essere coinvolte le cinque regioni governate da Pd e M5s (Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Campania e Puglia).
Dopo il deposito del quesito, si avvia la fase di raccolta delle 500.000 firme, che devono essere autenticate da un notaio, un giudice di pace, un cancelliere del tribunale o un segretario comunale. Questa fase si presenta come la più complessa dal punto di vista organizzativo, richiedendo una struttura che poche organizzazioni possiedono, come ad esempio i sindacati. Alcune richieste di referendum sono naufragate proprio a causa di difficoltà nella raccolta delle firme.
Entro il 30 settembre, le firme devono essere depositate in Cassazione per il conteggio e il controllo della conformità ai requisiti. Nel caso dell’autonomia differenziata, il quesito verrà presentato ai primi di luglio, lasciando meno di 60 giorni per la raccolta delle firme. Per facilitare il processo, è stata richiesta l’attivazione della piattaforma per le firme online, prevista da una legge varata dal governo Draghi.
Se il numero di firme è sufficiente, la Cassazione trasmette il quesito alla Corte costituzionale che, entro il 20 gennaio, convoca la Camera di consiglio per decidere sull’ammissibilità del referendum. La Costituzione esclude i referendum su leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, e trattati internazionali.
Se la Corte costituzionale ammette il quesito, il governo convoca il referendum che si tiene una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. L’ultimo ostacolo è il superamento del quorum del 50% degli elettori, reso più difficile dalla presenza nelle liste elettorali di 4,7 milioni di italiani residenti all’estero (su un totale di 50 milioni), che tendono a disertare le urne dei referendum.
Le sfide per il referendum sull’autonomia differenziata
Il referendum sull’autonomia differenziata si presenta con sfide specifiche. La raccolta di firme in meno di 60 giorni potrebbe essere un ostacolo significativo, soprattutto considerando la complessità organizzativa del processo. Inoltre, il quorum del 50% degli elettori rappresenta un’ulteriore barriera, soprattutto considerando la bassa partecipazione dei cittadini residenti all’estero ai referendum.
La piattaforma per le firme online potrebbe rappresentare un’opportunità per agevolare la raccolta delle firme, ma è necessario valutare l’efficacia di questo strumento e la sua capacità di raggiungere un numero sufficiente di cittadini in un lasso di tempo così breve.
Considerazioni sul referendum
Il referendum abrogativo rappresenta uno strumento importante di democrazia diretta, che consente ai cittadini di avere un ruolo attivo nel processo legislativo. Tuttavia, la complessa procedura di attivazione e i requisiti stringenti possono rappresentare un ostacolo alla partecipazione, rendendo difficile l’effettiva attuazione di questo strumento. Nel caso specifico del referendum sull’autonomia differenziata, la tempistica ristretta per la raccolta delle firme e l’elevato quorum potrebbero rendere difficile la sua attuazione, sollevando dubbi sulla reale possibilità di coinvolgimento dei cittadini in questa importante decisione.