Assoluzione confermata in appello
L’ex sindacalista Cisl Raffaele Meola è stato assolto anche in secondo grado dall’accusa di violenza sessuale. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Busto Arsizio nel 2022, nonostante il ricorso presentato dalla Procura e dall’associazione Differenza Donna.
Meola era accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di una hostess nel marzo 2018, durante un incontro per una vertenza sindacale. La donna si era rivolta a Meola per un problema lavorativo, ma secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato della situazione per compiere un atto sessuale.
La durata dell’atto al centro del dibattito
Secondo la Corte d’Appello, la durata dell’atto sessuale, stimata in venti secondi, non sarebbe sufficiente a dimostrare la mancanza di consenso da parte della donna. Questa motivazione ha suscitato forti critiche da parte dell’associazione Differenza Donna, che ha definito la sentenza “un passo indietro di 30 anni” e in contrasto con la giurisprudenza di Cassazione.
Maria Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna, ha sottolineato come la Cassazione abbia stabilito da oltre dieci anni che un atto sessuale repentino, subdolo e improvviso, senza accertarsi del consenso della donna, costituisca reato di violenza sessuale.
La credibilità della vittima riconosciuta ma non sufficiente
Il presidente del collegio in primo grado, Nicoletta Guerrero, aveva dichiarato che la vittima era stata creduta, ma che non era stata raggiunta la prova in dibattimento. Questa affermazione conferma che la Corte ha riconosciuto la credibilità del racconto della hostess, ma ha ritenuto che le prove presentate non fossero sufficienti per una condanna.
Un precedente preoccupante
La sentenza di assoluzione, nonostante il riconoscimento della credibilità della vittima, solleva preoccupazioni riguardo all’interpretazione del consenso in ambito di violenza sessuale. La motivazione basata sulla durata dell’atto sembra ignorare la complessità del consenso e la possibilità che un atto possa essere commesso in modo repentino e subdolo, senza che la vittima abbia il tempo di reagire o di esprimere un rifiuto esplicito. Questo precedente potrebbe contribuire a rafforzare un’idea distorta del consenso, rendendo più difficile la condanna dei colpevoli di violenza sessuale.