L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto una sanzione di 800.000 euro ad Agos Ducato S.p.A., nota società attiva nel settore del credito al consumo. La decisione arriva al termine di un’istruttoria che ha accertato una prolungata violazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012, meglio noto come Regolamento SEPA (Single Euro Payments Area). Secondo l’Antitrust, la società, per un periodo di quasi dieci anni, dal 2014 fino al primo trimestre del 2023, ha messo in atto pratiche discriminatorie nei confronti dei clienti titolari di conti correnti con IBAN non italiani, ma comunque appartenenti all’area SEPA.
Questa condotta, definita “discriminazione dell’IBAN”, si è manifestata in due modi principali: da un lato, il rifiuto di consentire la domiciliazione dei pagamenti delle rate di finanziamento su IBAN esteri; dall’altro, l’applicazione di una procedura di addebito più complessa, onerosa e farraginosa rispetto a quella, immediata e automatizzata, riservata ai clienti con IBAN italiano. Una pratica che, di fatto, ha creato una barriera invisibile basata sul prefisso “IT”, ostacolando la libera circolazione dei servizi finanziari all’interno del mercato unico europeo.
La violazione del principio di parità di trattamento
Il cuore della questione risiede nell’articolo 9 del Regolamento SEPA. Questa norma fondamentale per l’integrazione finanziaria europea stabilisce un principio cardine: i beneficiari di pagamenti, come le società finanziarie, sono obbligati ad accettare IBAN provenienti da qualsiasi dei 36 Paesi aderenti all’area SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali, garantendo a cittadini e imprese la libertà di utilizzare un unico conto corrente per tutte le operazioni in euro all’interno dell’area.
L’istruttoria dell’AGCM ha rivelato che Agos Ducato ha disatteso questo principio per un lungo periodo. In una prima fase, fino al novembre 2019, la società ha spesso semplicemente rifiutato le richieste di addebito diretto su IBAN esteri. Successivamente, pur introducendo una procedura dedicata, questa si è rivelata un vero e proprio percorso a ostacoli per i consumatori: richiedeva la compilazione manuale di moduli aggiuntivi (il modello SEPA Direct Debit – SDD), seguita da controlli e validazioni interne che dilatavano notevolmente i tempi. Il risultato? Secondo quanto dichiarato dalla stessa società di credito, solo il 20% circa di queste richieste andava a buon fine, inducendo di fatto molti clienti a rinunciare o a mantenere un conto in Italia solo per poter rimborsare il finanziamento.
Le conseguenze della discriminazione e l’adeguamento tardivo
La condotta di Agos Ducato, come sottolineato dall’Antitrust, non è un semplice intoppo burocratico. Essa costituisce una vera e propria barriera al mercato unico europeo, poiché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e la piena realizzazione di un’area unica dei pagamenti. Limitare la possibilità per un consumatore di utilizzare il proprio conto corrente, a prescindere dal Paese SEPA in cui è stato aperto, significa frenare la concorrenza tra operatori bancari e finanziari e limitare la libertà di scelta dei cittadini.
Solo a partire dal primo trimestre del 2023, Agos Ducato ha finalmente implementato una nuova piattaforma informatica che consente l’inserimento diretto degli IBAN SEPA extra-Italia con le stesse modalità previste per quelli nazionali, eliminando così la disparità di trattamento. Sebbene questo adeguamento sia stato riconosciuto dall’Autorità, non è stato sufficiente a cancellare le responsabilità per la condotta tenuta per quasi un decennio. Nel determinare l’ammontare della sanzione, l’AGCM ha infatti tenuto conto della gravità e della durata della violazione, oltre che della rilevanza economica della società.
Un precedente significativo per il settore finanziario
La decisione dell’Antitrust su Agos Ducato rappresenta un precedente importante e un monito per l’intero settore finanziario e del credito. Riafferma con forza la centralità del principio di non discriminazione dell’IBAN e l’impegno delle autorità a vigilare sul corretto rispetto delle normative europee. È interessante notare come un precedente provvedimento del 2020 contro la stessa società fosse stato annullato dal TAR per vizi procedurali; tuttavia, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE ha permesso all’Antitrust di riaprire il caso, stabilendo che i termini procedurali nazionali non possono inficiare l’efficacia del diritto dell’Unione.
Questa sanzione ribadisce l’importanza di un mercato dei pagamenti realmente integrato, dove i consumatori possano beneficiare appieno della possibilità di scegliere i servizi finanziari più convenienti in tutta Europa, utilizzando un unico conto e un unico IBAN, senza incontrare ostacoli ingiustificati.
