In un’Italia segnata da una profonda crisi politica e sociale, insanguinata dal terrorismo e dalla violenza di piazza, gli Anni di Piombo rappresentano un periodo storico di eccezionale complessità. Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80, lo Stato si trovò a fronteggiare una minaccia senza precedenti all’ordine democratico, rispondendo con una serie di provvedimenti legislativi d’emergenza. Tra questi, due iniziative in particolare hanno inciso profondamente sull’ordinamento giuridico e sul dibattito pubblico: la Legge Reale del 1975 e la Legge Cossiga del 1980. Nate in un clima di tensione e paura, queste norme hanno per la prima volta codificato e ampliato gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine, in particolare per quanto riguarda i fermi preventivi e la gestione dell’ordine pubblico.
Il Contesto Storico: Anni di Piombo e Strategia della Tensione
Per comprendere appieno la portata di queste leggi, è indispensabile calarsi nel contesto storico che ne determinò la nascita. L’Italia di quegli anni era un paese attraversato da violenti conflitti sociali e politici. Da un lato, il terrorismo di matrice neofascista, con la sua “strategia della tensione”, mirava a destabilizzare la democrazia attraverso stragi indiscriminate come quella di Piazza Fontana a Milano (1969) e di Piazza della Loggia a Brescia (1974). Dall’altro, la lotta armata di organizzazioni di estrema sinistra, come le Brigate Rosse e Prima Linea, colpiva figure simbolo dello Stato e del mondo economico. In questo scenario, la percezione di insicurezza era diffusa e la richiesta di un intervento statale forte e deciso si faceva sempre più pressante.
La Legge Reale (n. 152/1975): Una Risposta all’Emergenza
Approvata nel maggio del 1975, a un anno dalla strage di Brescia, la legge n. 152 porta il nome del suo promotore, l’allora Ministro di Grazia e Giustizia Oronzo Reale, esponente del Partito Repubblicano Italiano. L’obiettivo primario della norma, composta da 36 articoli, era l’inasprimento della legislazione penale per contrastare più efficacemente i reati legati al terrorismo e alla sovversione dell’ordine pubblico.
I punti salienti della Legge Reale includevano:
- Estensione del fermo di polizia: L’articolo 3 introduceva criteri più severi per la custodia preventiva, consentendo il fermo di persone anche al di fuori della flagranza di reato in presenza di “sufficienti indizi di delitto” per reati gravi e quando vi fosse un “fondato sospetto di fuga”. La durata massima del fermo veniva fissata in 96 ore totali: 48 ore a disposizione della polizia giudiziaria per comunicare i motivi del provvedimento all’autorità giudiziaria e altre 48 ore per il magistrato per interrogare il fermato e convalidare il fermo con decreto motivato. Questa disposizione rappresentava una deroga significativa ai principi costituzionali che tutelano la libertà personale (art. 13 della Costituzione), giustificata dalla situazione di emergenza.
- Divieto di manifestare a volto coperto: L’articolo 5, noto come “legge casco”, introduceva il divieto, tuttora in vigore, di utilizzare “caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”. La norma, pensata per impedire ai manifestanti violenti di celare la propria identità, è stata oggetto di modifiche e inasprimenti nel corso degli anni, da ultimo con il cosiddetto “decreto Pisanu” del 2005.
- Ampliamento dell’uso legittimo delle armi: L’articolo 14 estendeva la facoltà per le forze dell’ordine di utilizzare le armi non solo in caso di violenza o resistenza, ma anche per “impedire la consumazione dei delitti di strage, […] omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.
- Perquisizioni senza mandato: La legge consentiva alla polizia di effettuare perquisizioni senza la preventiva autorizzazione del magistrato in casi di urgenza legati al presunto possesso di armi o esplosivi.
La Legge Reale suscitò fin da subito un acceso dibattito, con accuse di limitare le libertà costituzionali. Sottoposta a un referendum abrogativo promosso dal Partito Radicale nel 1978, fu tuttavia confermata dalla maggioranza degli elettori (76,46%), a testimonianza del clima di paura e della richiesta di sicurezza da parte dell’opinione pubblica.
La Legge Cossiga (n. 15/1980): Un Ulteriore Inasprimento
Con il perdurare dell’emergenza terroristica, culminata con il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro nel 1978, il legislatore intervenne nuovamente con misure ancora più severe. Nel febbraio del 1980, venne approvata la legge n. 15, che convertiva un precedente decreto legge del dicembre 1979. La norma, che prese il nome dell’allora Presidente del Consiglio Francesco Cossiga, introduceva “misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza”.
Le principali novità della Legge Cossiga erano:
- Nuove disposizioni sul fermo: L’articolo 6 stabiliva che gli ufficiali di pubblica sicurezza potessero trattenere una persona fermata “per il tempo strettamente necessario” e comunque non oltre le 48 ore, dandone immediata comunicazione al procuratore della Repubblica. Entro lo stesso termine, dovevano essere comunicati i motivi del fermo.
- Estensione dei poteri di perquisizione: L’articolo 9 ampliava ulteriormente la possibilità di effettuare perquisizioni per motivi di urgenza anche senza mandato del magistrato.
- Aumento della carcerazione preventiva: L’articolo 10, successivamente abrogato nel 1984, prevedeva un aumento di un terzo dei termini massimi di carcerazione preventiva per i reati legati al terrorismo in ogni fase del processo.
Anche la Legge Cossiga fu sottoposta a referendum abrogativo nel 1981, ma, come la Legge Reale, venne confermata dalla volontà popolare, che si espresse a favore del suo mantenimento.
Eredità e Dibattito Attuale
Le leggi Reale e Cossiga rappresentano un capitolo fondamentale e controverso della storia repubblicana. Se da un lato furono strumenti ritenuti necessari per fronteggiare una minaccia mortale alla democrazia, dall’altro hanno sollevato interrogativi cruciali sul delicato equilibrio tra sicurezza e libertà. Alcune delle loro disposizioni, come il divieto di manifestare a volto coperto, sono ancora parte integrante del nostro ordinamento. Altre, come quelle relative all’estensione del fermo, sono state modificate o assorbite nel nuovo codice di procedura penale.
Ancora oggi, a decenni di distanza, il dibattito su queste leggi “speciali” riemerge periodicamente, specialmente in occasione di nuovi allarmi per la sicurezza o di tensioni sociali. La loro storia ci ricorda come, nelle democrazie, la risposta all’emergenza debba sempre confrontarsi con la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, un dilemma che continua a essere di stringente attualità.
