Un’interlocuzione “proficua” e “ottima”, ma che ha lasciato un segno tangibile. I rilievi formulati dal Quirinale hanno ridisegnato i contorni del cosiddetto “pacchetto sicurezza” voluto dal Governo, smussando gli angoli più controversi e riportando le misure nell’alveo della compatibilità costituzionale. Al centro del dialogo tra il Colle e l’Esecutivo, culminato nell’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sono finite due delle norme più dibattute: il fermo di polizia preventivo e lo scudo penale per le forze dell’ordine. Misure che, nella loro formulazione originaria, avevano sollevato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori, spingendo giuristi ed esperti a interrogarsi sui potenziali profili di incostituzionalità.

A seguito delle osservazioni presidenziali, il testo che ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri si presenta mitigato, accogliendo le garanzie richieste a tutela delle libertà fondamentali. Un intervento, quello del Capo dello Stato, che si è mosso non sul piano della valutazione politica, ma su quello prettamente tecnico-giuridico, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Il Fermo Preventivo: da “sospetto” a “fondato motivo”

La misura che aveva destato maggiore allarme era senza dubbio l'”accertamento di polizia” o fermo preventivo. L’ipotesi di poter applicare un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di soggetti solo “astratta mente sospettati di essere socialmente pericolosi” rappresentava, secondo il costituzionalista Salvatore Curreri, docente all’Università di Enna, un punto di frizione evidente con i principi cardine della nostra Carta. Come spiegato dal giurista, la Consulta ha più volte ribadito che le misure di prevenzione, pur mirando a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, devono fondarsi su “elementi di fatto” e non su “semplici sospetti, frutto di valutazioni puramente soggettive e incontrollabili”.

I rilievi del Quirinale hanno recepito appieno questa impostazione. La versione definitiva della norma, infatti, ha introdotto correttivi sostanziali:

  • L’accompagnamento presso gli uffici di polizia sarà possibile solo in presenza di “fondati motivi” che facciano ritenere che la persona possa porre in essere “condotte di concreto pericolo”.
  • La durata del trattenimento è stata fissata in un massimo di 12 ore, e non più 24 come ipotizzato in alcune bozze.
  • È stato stabilito l’obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero di turno, il quale ha la facoltà di revocare il fermo qualora non ne riscontri i presupposti di legge.

Anche l’ex presidente della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, ha giudicato positivamente le correzioni, sottolineando come esse siano in linea con l’articolo 13 della Costituzione in materia di libertà personale. La garanzia della convalida da parte dell’autorità giudiziaria è stata ritenuta un elemento cruciale per la legittimità della misura.

Lo Scudo Penale: no a privilegi, sì al principio di eguaglianza

Altro nodo cruciale era il cosiddetto “scudo penale”. L’idea di un trattamento privilegiato, quasi una sorta di impunità per le forze dell’ordine, contrastava apertamente con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il professor Curreri ha evidenziato come l’iscrizione nel registro degli indagati non costituisca una condanna, ma un atto a garanzia del diritto di difesa dell’individuo. Creare una corsia preferenziale per una singola categoria avrebbe rappresentato una palese violazione di questo principio.

Anche su questo punto, l’intervento del Quirinale è stato decisivo. La norma è stata riscritta estendendo la sua applicabilità a tutti i cittadini e non solo agli agenti di pubblica sicurezza. Lo “scudo” opererà nei casi in cui appaia evidente una causa di giustificazione, come l’adempimento di un dovere o la legittima difesa, che deve essere sempre esercitata in modo proporzionale all’offesa. Di fatto, la modifica ha trasformato una misura potenzialmente incostituzionale in un rafforzamento del principio che la non punibilità per legittima difesa vale per chiunque, non solo per una specifica categoria professionale.

Saltata la cauzione per le manifestazioni

Nel pacchetto sicurezza iniziale era presente anche un’altra norma che aveva suscitato forti critiche: l’obbligo di versare una cauzione a copertura di eventuali danni per gli organizzatori di manifestazioni. Secondo il professor Curreri, tale misura sarebbe stata “palesemente incostituzionale”. Il motivo è evidente: subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di riunione (art. 17 della Costituzione), a una garanzia economica avrebbe di fatto impedito a chi non dispone dei mezzi necessari di poter manifestare il proprio pensiero. Questa misura è stata stralciata dal testo finale, anche su indicazione di Fratelli d’Italia e Forza Italia, prima ancora del via libera del Cdm, proprio per i chiari profili di incostituzionalità.

Un equilibrio tra sicurezza e libertà

L’approvazione del decreto Sicurezza, nella sua versione emendata, chiude una fase di intenso dibattito istituzionale e giuridico. Le modifiche apportate dopo il confronto con il Presidente della Repubblica hanno dimostrato il funzionamento dei pesi e contrappesi previsti dall’ordinamento, riaffermando la centralità della Costituzione come bussola per l’attività legislativa. Il risultato è un provvedimento che, pur perseguendo l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a tutela della sicurezza pubblica, lo fa nel rispetto dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali dei cittadini, un equilibrio delicato ma imprescindibile per la salute di una democrazia.

Di veritas

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