ROMA – Una sentenza destinata a ridisegnare i contorni della lotta alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 10 del 2026 depositata oggi, ha messo un punto fermo sull’interpretazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, modificato dalla stretta legislativa del 2024. La norma non è incostituzionale, hanno sentenziato i giudici, ma la sua applicazione deve seguire un principio di ragionevolezza e offensività: sarà punibile solo chi, mettendosi al volante dopo aver assunto droghe, si trovi in condizioni tali da rappresentare un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
La controversa riforma del 2024 e i dubbi di legittimità
Per comprendere la portata della decisione della Consulta, è necessario fare un passo indietro. Prima della riforma del 2024, l’articolo 187 puniva chiunque guidasse “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il legislatore, nel tentativo di inasprire le sanzioni e superare le difficoltà probatorie riscontrate nella prassi, aveva eliminato il requisito dell’alterazione, sanzionando semplicemente la condotta di chi guida “dopo aver assunto” tali sostanze.
Questa modifica aveva sollevato un acceso dibattito e i dubbi di legittimità costituzionale da parte di tre giudici di merito (dei tribunali di Macerata, Siena e Pordenone). Secondo i rimettenti, la nuova formulazione avrebbe potuto portare a conseguenze irragionevoli e sproporzionate. Il rischio, paventato anche dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, era quello di punire penalmente anche chi avesse consumato stupefacenti giorni, settimane o addirittura mesi prima di mettersi alla guida, in assenza di qualsiasi effetto psico-fisico e, dunque, di qualsiasi pericolo per la circolazione. Una simile interpretazione avrebbe violato i principi di offensività, proporzionalità e uguaglianza, creando una forte disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica, dove la sanzione è legata a soglie precise.
L’interpretazione restrittiva della Corte Costituzionale
La Corte, pur non accogliendo le censure di incostituzionalità, ha riconosciuto la necessità di un’interpretazione restrittiva della norma, in linea con i principi costituzionali e con la finalità stessa della legge, ovvero la tutela della sicurezza stradale. La sentenza stabilisce un criterio fondamentale: se da un lato non sarà più necessario provare lo stato di effettiva alterazione psico-fisica del singolo conducente al momento del controllo, dall’altro lato non basterà la semplice positività a un test.
I giudici delle leggi hanno specificato che per integrare il reato sarà indispensabile accertare, tramite analisi su matrici biologiche (come sangue o urine), la presenza di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità […] risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“.
In sostanza, la punibilità non è più legata a un’alterazione “visibile” o sintomatica, ma a una soglia di pericolosità presunta, basata su parametri tecnico-scientifici. Si passa da un reato di pericolo concreto, che richiedeva la prova dell’alterazione, a un reato di pericolo astratto qualificato, dove il pericolo è presunto solo al superamento di determinate concentrazioni di principio attivo.
Cosa cambia nella pratica per automobilisti e forze dell’ordine
La decisione della Consulta ha un impatto immediato e retroattivo, applicandosi a tutte le sanzioni emesse dall’entrata in vigore della riforma, ai processi in corso e alle sentenze non ancora definitive. Ecco i punti salienti:
- Non basta la positività al test: La semplice presenza di tracce di stupefacenti, magari relative a un consumo lontano nel tempo, non sarà più sufficiente per una condanna penale.
- Necessità di analisi quantitative: Le forze dell’ordine dovranno accertare non solo se una persona ha assunto droghe, ma anche quanta sostanza è presente nel suo organismo. Questo richiederà analisi di laboratorio più approfondite rispetto ai test rapidi salivari, che spesso forniscono solo un’indicazione qualitativa (sì/no).
- Il ruolo dell’ “assuntore medio”: Il giudizio si baserà su parametri oggettivi e scientifici. Si dovrà valutare se la quantità di sostanza rilevata sia in grado di compromettere le capacità di guida di una persona media, a prescindere dalla sua tolleranza individuale o dalla sua percezione di lucidità.
- Definizione delle soglie: Uno degli aspetti più delicati sarà ora stabilire quali siano queste soglie di rilevanza per le diverse tipologie di stupefacenti, un compito che richiederà un aggiornamento delle conoscenze scientifiche e, probabilmente, nuovi decreti attuativi.
Un equilibrio tra sicurezza e garanzie individuali
La sentenza della Corte Costituzionale cerca di bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato, la ferma volontà di contrastare il gravissimo fenomeno della guida sotto l’effetto di droghe per proteggere la vita umana; dall’altro, la necessità di rispettare i principi cardine del diritto penale, che non ammette “incriminazioni d’autore” basate su uno stile di vita, ma punisce solo fatti concretamente offensivi. La decisione riconduce la norma entro i binari della ragionevolezza, evitando automatismi sanzionatori che avrebbero potuto colpire condotte del tutto inoffensive e garantendo che la sanzione penale intervenga solo dove esiste un reale e significativo aumento del pericolo per la collettività.
