Un caffè, un resto non erogato di 1 euro e 60 centesimi e una discussione con un collega. Sono questi gli elementi al centro di una vicenda lavorativa che ha portato al licenziamento di un dipendente con oltre 14 anni di anzianità e che si è conclusa con una sentenza del Tribunale di Brescia che ha definito il provvedimento “del tutto sproporzionato”. L’azienda è stata condannata a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 18 mensilità.

La cronaca dei fatti: un caffè e un resto conteso

I fatti, come ricostruito in sede giudiziaria, risalgono al giugno del 2024. Un operaio metalmeccanico di un’azienda bresciana, durante una pausa, acquista un caffè al distributore automatico, ma la macchina non eroga il resto dovuto: 1 euro e 60 centesimi. Il giorno successivo, alla presenza del tecnico incaricato della manutenzione, il lavoratore recupera le monete. Questo gesto, però, innesca una discussione con un collega che assiste alla scena e che, successivamente, segnala l’episodio al responsabile del personale.

Secondo quanto emerso, il dipendente, non essendo certo del consenso del tecnico, aveva in seguito restituito la somma. Nonostante ciò, a distanza di due settimane, l’azienda ha avviato il procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento per giusta causa. Le contestazioni mosse al lavoratore erano pesanti: appropriazione indebita del denaro e presunte minacce rivolte al collega.

La decisione del Tribunale: accuse non dimostrate e sanzione sproporzionata

Il caso è approdato sul tavolo del giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, Natalia Pala, che ha analizzato nel dettaglio la vicenda, smontando le accuse dell’azienda. Per quanto riguarda le presunte minacce, la contestazione è stata definita “generica”. Un testimone, lo stesso collega coinvolto, ha riferito che il lavoratore era stato “sgarbato ma non minaccioso”.

Sull’accusa principale, quella di appropriazione indebita, il Tribunale ha rilevato che non è stato possibile accertare con certezza se vi fosse o meno il consenso del tecnico al recupero delle monete. In ogni caso, il giudice ha sottolineato come dall’episodio non siano emerse conseguenze negative per l’azienda e che il gesto non poteva in alcun modo giustificare la massima sanzione disciplinare. La sentenza evidenzia come l’azienda avrebbe dovuto considerare sanzioni conservative, come un richiamo o una sospensione, piuttosto che un licenziamento, data l’esiguità della somma e l’assenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente in 14 anni di servizio.

Di conseguenza, pur riconoscendo formalmente risolto il rapporto di lavoro (il lavoratore non aveva chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro), il giudice ha condannato la società a versare un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il dipendente ha accettato il risarcimento.

Il principio di proporzionalità nel diritto del lavoro

Questa sentenza riafferma un principio cardine del diritto del lavoro: la proporzionalità tra la sanzione disciplinare e la gravità del fatto commesso. Il licenziamento per giusta causa, la più grave delle sanzioni, è legittimo solo in presenza di una violazione talmente seria da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che il recupero di una somma irrisoria, peraltro dovuta, non costituisse una mancanza di tale gravità, soprattutto a fronte di una lunga e impeccabile carriera del lavoratore all’interno dell’azienda.

Di veritas

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