Una svolta epocale per milioni di cittadini italiani. L’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha messo un punto fermo nella tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche. Con un provvedimento attuativo della Legge n. 193/2023, l’Autorità ha imposto a tutte le compagnie e agli intermediari assicurativi di adeguarsi, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, alle nuove disposizioni sul diritto all’oblio oncologico. Si tratta di una misura definita dalla stessa IVASS come “un atto di grande civiltà e senso etico”, destinato a eliminare le discriminazioni nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari per chi ha vinto la propria battaglia contro il cancro.

Cosa prevede la legge sull’oblio oncologico

La legge, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, sancisce un principio fondamentale: le persone che hanno superato un tumore hanno il diritto di non essere più considerate “pazienti a rischio” a vita. Nello specifico, la normativa introduce un divieto esplicito per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di:

  • Richiedere informazioni sullo stato di salute relativo a patologie oncologiche pregresse, una volta trascorso un determinato periodo di tempo dal termine del trattamento attivo e in assenza di recidive.
  • Utilizzare informazioni già in loro possesso sulla pregressa malattia per la valutazione del rischio, qualora nel frattempo siano maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

Questo significa che, in fase di stipula o rinnovo di una polizza, l’assicurando non è più tenuto a dichiarare la malattia superata, né può subire indagini mediche o vedersi applicare condizioni contrattuali peggiorative o premi più elevati a causa del suo passato clinico.

I termini temporali per il diritto all’oblio

Il diritto a “dimenticare” la malattia agli occhi di banche e assicurazioni scatta dopo un preciso arco temporale, differenziato in base all’età del paziente al momento della diagnosi:

  1. Dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva, per la generalità dei casi.
  2. Cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Inoltre, la legge prevede che con un successivo decreto del Ministero della Salute possano essere stabiliti termini anche inferiori per specifiche tipologie di tumore, un passo già in parte compiuto con il decreto del 22 marzo 2024.

Gli obblighi imposti da IVASS a compagnie e intermediari

Il provvedimento dell’IVASS non lascia spazio a interpretazioni e impone azioni concrete e immediate. Le compagnie e gli intermediari dovranno:

  • Aggiornare la documentazione precontrattuale: I Moduli Unici Precontrattuali (MUP) e i Documenti Informativi Precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) dovranno contenere una sezione specifica dedicata al diritto all’oblio oncologico, che chiarisca in modo inequivocabile i diritti dei consumatori.
  • Divieto di acquisizione e utilizzo dei dati: È vietato raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche e utilizzarle per determinare le condizioni contrattuali o per la valutazione del rischio.
  • Cancellazione dei dati: Le informazioni già in possesso delle compagnie devono essere eliminate entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione che attesta il diritto all’oblio.

Sono esclusi da questi obblighi unicamente i prodotti legati alla Responsabilità Civile Auto (RC Auto), per i quali il dato sanitario relativo a una pregressa malattia oncologica è stato ritenuto irrilevante ai fini della valutazione del rischio.

Una tutela concreta per i consumatori

Questa normativa rappresenta una vittoria significativa per la tutela dei consumatori e per la lotta contro la cosiddetta “tossicità finanziaria”, quel fenomeno per cui un ex paziente, sebbene clinicamente guarito, continua a subire le conseguenze economiche della malattia sotto forma di premi assicurativi più alti o addirittura del diniego di una copertura. L’obiettivo è trasformare la guarigione clinica in una piena “guarigione contrattuale”, permettendo a milioni di persone di accedere a mutui, prestiti e polizze vita senza essere penalizzati da uno stigma sanitario. L’IVASS vigilerà attentamente sulla corretta applicazione delle nuove regole e, per i consumatori che dovessero riscontrare violazioni, è stato previsto un canale di risoluzione rapida dei conflitti attraverso il ricorso all’Arbitro Assicurativo.

Di atlante

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