Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), ha definito le regole operative per il nuovo iper e super ammortamento, introdotto con la Legge di Bilancio 2026. Il decreto attuativo, ora al vaglio della Ragioneria dello Stato prima del passaggio alla Corte dei Conti, delinea un percorso preciso per le imprese che intendono beneficiare della maxi-deduzione fiscale per gli investimenti in innovazione e sostenibilità. Questa misura, che sostituisce i precedenti crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, mira a sostenere la doppia transizione, digitale e green, offrendo un orizzonte temporale triennale per la programmazione degli investimenti.
Una Sostituzione Strategica: Dal Credito d’Imposta all’Ammortamento
La reintroduzione dell’iper ammortamento segna un cambio di paradigma rispetto agli incentivi degli ultimi anni. A differenza dei crediti d’imposta, che garantivano un beneficio immediato anche alle aziende in perdita fiscale tramite compensazione in F24, l’ammortamento maggiorato produce i suoi vantaggi in maniera diluita nel tempo. Il beneficio si concretizza, infatti, attraverso la deduzione di maggiori quote di ammortamento, riducendo l’imponibile fiscale (IRES/IRPEF) solo in presenza di un reddito capiente. Sebbene questo possa rappresentare uno svantaggio per le imprese con bassa redditività, la misura è stata pensata per incentivare investimenti strutturali e a lungo termine.
L’Orizzonte Temporale: Investimenti fino a Settembre 2028
L’agevolazione copre gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati in un arco temporale ben definito: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Questa finestra temporale estesa, rispetto alle ipotesi iniziali, fornisce alle imprese la stabilità necessaria per pianificare con maggiore serenità i propri piani di sviluppo industriale.
A Chi si Rivolge la Misura: I Soggetti Beneficiari
Possono accedere all’iper ammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalle dimensioni. Tuttavia, sono previste delle esclusioni. Non possono beneficiare dell’incentivo le imprese in stato di difficoltà, come quelle in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali, e quelle destinatarie di sanzioni interdittive. Un requisito fondamentale per l’accesso è il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Cosa si Può Acquistare: I Beni Agevolabili
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per due macro-categorie di investimenti:
- Beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, come definiti negli allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 (che sostituiscono i precedenti allegati A e B). Questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Questo include anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Una clausola fondamentale, trasversale a tutte le categorie, è il vincolo del “Made in Europe”: i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
Per quanto riguarda il fotovoltaico, sono ammessi esclusivamente impianti con moduli ad alta efficienza prodotti nell’UE.
L’Intensità dell’Incentivo: Le Aliquote di Maggiorazione
L’iper ammortamento prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, che varia in base a scaglioni di investimento. Questo si traduce in un risparmio fiscale calcolato sulle maggiori quote di ammortamento. Le aliquote sono state così definite:
- +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- +100% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
- +50% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing, la maggiorazione si applica sul costo sostenuto dalla società locatrice per l’acquisto del bene.
La Procedura di Accesso: Un Percorso a Tappe con il GSE
Il decreto attuativo introduce una procedura di accesso al beneficio più strutturata e presidiata rispetto al passato, con un ruolo centrale affidato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Le imprese dovranno interagire con una piattaforma informatica dedicata, i cui termini di apertura saranno definiti da successivi decreti direttoriali del Mimit. Il percorso si articola in tre comunicazioni obbligatorie:
- Comunicazione Preventiva: L’impresa deve inviare una o più comunicazioni preliminari, una per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, descrivendo il progetto.
- Comunicazione di Conferma: Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della verifica da parte del GSE, l’azienda deve confermare la realizzazione degli investimenti. Questa comunicazione deve essere accompagnata dalla prova del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Comunicazione di Completamento: Una volta ultimati gli investimenti, e comunque non oltre il 15 novembre 2028, l’impresa deve trasmettere la comunicazione finale.
Documentazione e Controlli: La Perizia Asseverata è Fondamentale
Per attestare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro conformità ai requisiti di legge, è richiesta una perizia tecnica asseverata, corredata da un’analisi dettagliata. Le imprese dovranno inoltre dotarsi di certificazioni che comprovino l’origine europea dei beni acquistati. Il GSE avrà il compito di effettuare verifiche documentali e controlli approfonditi sugli investimenti agevolati per assicurare la corretta applicazione della normativa. Sono previste specifiche circostanze che possono portare alla decadenza dal beneficio, come l’assenza dei requisiti di ammissibilità o altre violazioni.
