Un vento di cambiamento soffia sul sistema di controllo degli impianti termici in Italia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è al lavoro su uno schema di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) destinato a sostituire l’attuale normativa (DPR 74/2013), con l’obiettivo di bilanciare sicurezza, efficienza energetica e semplificazione. La bozza, ancora in fase di elaborazione, ha già suscitato un acceso dibattito tra addetti ai lavori, associazioni di categoria e consumatori, portando il Ministero a precisare che non ci sarà “alcun passo indietro sulla sicurezza, né sugli obiettivi di efficienza energetica”.
Il Contesto: Recepimento della Direttiva Europea e Ottimizzazione
Il nuovo decreto si inserisce in un quadro normativo più ampio, dettato dal recepimento di una direttiva comunitaria sull’efficienza energetica. L’intento è duplice: da un lato, allinearsi agli standard europei per la riduzione dei consumi e delle emissioni; dall’altro, come sottolineato dal MASE, “ottimizzare il rapporto costi-benefici per la collettività e semplificare l’attività di ispezione”. Si tratta di una sfida complessa, che cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di controlli rigorosi e l’esigenza di non gravare eccessivamente sui cittadini con oneri burocratici ed economici.
Controlli di Efficienza vs. Ispezioni: Una Distinzione Cruciale
Per comprendere appieno le novità, è fondamentale chiarire una distinzione chiave evidenziata dal Ministero: la differenza tra “controllo di efficienza energetica” e “ispezione o accertamento”.
- Il controllo di efficienza energetica (spesso noto come “controllo fumi” o “bollino blu/verde”) è un adempimento periodico obbligatorio per il responsabile dell’impianto (proprietario o inquilino). Deve essere eseguito da un tecnico certificato, che verifica il corretto funzionamento della caldaia, ne misura le emissioni e ne attesta l’efficienza.
- L’ispezione, invece, è un’attività di verifica “a campione” svolta dalle autorità competenti (Regioni, Province o Comuni) per accertare che i controlli obbligatori siano stati effettivamente eseguiti e che l’impianto sia a norma.
Questa distinzione è il perno su cui ruota la nuova proposta, che mira a rendere più efficaci entrambe le tipologie di verifica, modulandole in base alla potenza e alla tipologia dell’impianto.
Cosa Cambia con la Nuova Bozza: Le Proposte nel Dettaglio
La bozza del decreto introduce diverse modifiche significative. Vediamo le principali novità emerse finora, ricordando che il testo non è ancora definitivo e dovrà passare al vaglio della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.
Frequenza dei controlli di efficienza energetica:
- Impianti a gas tra 70 e 100 kW: La frequenza dei controlli obbligatori viene incrementata, passando da quattro a due anni. Questa misura mira a intensificare la vigilanza sugli impianti di media potenza, spesso presenti in contesti condominiali o commerciali.
- Impianti a gas tra 20 e 70 kW: La frequenza rimane immutata a quattro anni. Questa fascia include una vasta platea di utenze domestiche e piccole attività.
- Soglia minima di controllo: Viene innalzata la soglia minima di potenza per cui è obbligatorio il controllo, passando dagli attuali 10 a 20 kW. Questo potrebbe escludere dall’obbligo gli impianti di piccolissima taglia.
- Impianti a combustibili solidi: La frequenza dei controlli rimarrebbe invariata rispetto alla normativa attuale.
Modalità delle ispezioni:
La novità che ha generato maggiori discussioni riguarda le ispezioni “a campione”. La bozza prevede:
- Controlli documentali (accertamenti) per gli impianti con potenza tra 20 e 70 kW. In pratica, le autorità verificherebbero da remoto la regolarità della documentazione (libretto di impianto e rapporti di controllo) trasmessa ai catasti termici regionali.
- Controlli “in situ” (sul posto) solo per gli impianti di potenza superiore. Le ispezioni fisiche si concentrerebbero quindi sugli impianti più grandi e complessi, considerati a maggior impatto energetico ed emissivo.
Questa proposta ha sollevato preoccupazioni da parte di diverse associazioni, che temono una riduzione del livello di sicurezza, specialmente considerando il parco caldaie italiano piuttosto datato (si stima che circa 7 milioni di impianti abbiano più di 15 anni). Un controllo puramente documentale, secondo i critici, potrebbe non essere sufficiente a intercettare anomalie e malfunzionamenti non evidenti sulla carta, con potenziali rischi per la sicurezza e un impatto negativo sulla qualità dell’aria.
Le Rassicurazioni del Ministero e gli Obiettivi di Sostenibilità
Di fronte a queste perplessità, il MASE ha ribadito con forza che l’obiettivo non è allentare la presa sui controlli, ma renderli più mirati ed efficaci. Secondo il Ministero, intensificare la frequenza dei controlli obbligatori per gli impianti più influenti e concentrare le ispezioni fisiche su quelli di maggiore potenza permetterà di ottimizzare le risorse e garantire comunque elevati standard di sicurezza ed efficienza.
È importante ricordare che la mancata manutenzione della caldaia non solo compromette l’efficienza energetica, con un conseguente aumento dei costi in bolletta, ma rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza, legato a possibili fughe di gas o emissioni di monossido di carbonio. Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di controllo sono severe, con multe che possono variare da 500 a 3.000 euro.
La discussione su questo decreto si inserisce in un dibattito più ampio sulla transizione energetica e sulla necessità di accelerare l’uscita dai combustibili fossili, promuovendo tecnologie più efficienti e sicure come le pompe di calore. La revisione delle norme sui controlli è, in definitiva, un tassello di un puzzle più grande che riguarda il futuro energetico del nostro Paese.
