Un’Opportunità di Regolarizzazione Fiscale
L’emendamento, firmato da Fausto Orsomarso (FdI), Massimo Garavaglia (Lega) e Dario Damiani (FI), introduce un’importante novità per i contribuenti che desiderano regolarizzare la propria posizione fiscale. Chi sceglierà di aderire al concordato preventivo biennale per il 2024-25, avrà la possibilità di accedere a un ravvedimento speciale anche per gli anni pregressi, dal 2018 al 2023. Questo significa che i contribuenti potranno pagare un’imposta sostitutiva, calcolata in base al loro punteggio di affidabilità fiscale, per sanare eventuali irregolarità commesse negli anni precedenti. La scelta del concordato, quindi, non solo permette di regolarizzare la propria posizione per il futuro, ma offre anche la possibilità di “cancellare” eventuali debiti fiscali del passato.
Un Sistema di Incentivi e Disincentivi
L’emendamento non si limita a introdurre il ravvedimento speciale. Infatti, per incentivare l’adesione al concordato e scoraggiare la mancata partecipazione, vengono introdotte anche sanzioni più severe per chi non aderisce o decade dal regime. In questo modo, il legislatore cerca di creare un sistema di incentivi e disincentivi che spinga i contribuenti a regolarizzare la propria posizione fiscale e ad aderire al concordato. La scelta di adottare un sistema di questo tipo è probabilmente dettata dalla volontà di garantire un maggiore equilibrio nel sistema fiscale e di contrastare l’evasione fiscale.
Un’Opportunità da Valutare Attentamente
La possibilità di accedere al ravvedimento speciale per gli anni pregressi rappresenta un’opportunità importante per i contribuenti che desiderano regolarizzare la propria posizione fiscale. Tuttavia, è importante valutare attentamente le condizioni del concordato e le sanzioni previste in caso di mancata adesione o decadenza. La scelta di aderire al concordato deve essere ponderata e basata su un’analisi accurata della propria situazione fiscale. Inoltre, è fondamentale informarsi sulle modalità di accesso al ravvedimento speciale e sui criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva.